{"Titolo":"Accesso Civico","Testo":"\u003Cp\u003EArt. 5. Accesso civico a dati e documenti\u003Cbr \/\u003E\r\n(articolo cos\u0026igrave; sostituito dall\u0026#39;art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E1. L\u0026#39;obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\u0026#39;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall\u0026#39;articolo 5-bis.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E3. L\u0026#39;esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non \u0026egrave; sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L\u0026#39;istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L\u0026#39;istanza pu\u0026ograve; essere trasmessa per via telematica secondo le modalit\u0026agrave; previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed \u0026egrave; presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003Ea) all\u0026#39;ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nb) all\u0026#39;Ufficio relazioni con il pubblico;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nc) ad altro ufficio indicato dall\u0026#39;amministrazione nella sezione \u0026quot;Amministrazione trasparente\u0026quot; del sito istituzionale;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nd) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l\u0026#39;istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo \u0026egrave; gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall\u0026#39;amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l\u0026#39;amministrazione cui \u0026egrave; indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell\u0026#39;articolo 5-bis, comma 2, \u0026egrave; tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 \u0026egrave; sospeso fino all\u0026#39;eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell\u0026#39;istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l\u0026#39;amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l\u0026#39;istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l\u0026#39;avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l\u0026#39;opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilit\u0026agrave;, l\u0026#39;amministrazione ne d\u0026agrave; comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell\u0026#39;accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall\u0026#39;articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pu\u0026ograve; chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull\u0026#39;esito delle istanze.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E7. Nei casi di diniego totale o parziale dell\u0026#39;accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente pu\u0026ograve; presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all\u0026#39;articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l\u0026#39;accesso \u0026egrave; stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all\u0026#39;articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l\u0026#39;adozione del provvedimento da parte del responsabile \u0026egrave; sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell\u0026#39;amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente pu\u0026ograve; proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell\u0026#39;articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente pu\u0026ograve; altres\u0026igrave; presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza \u0026egrave; attribuita al difensore civico competente per l\u0026#39;ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altres\u0026igrave; notificato all\u0026#39;amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all\u0026#39;amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l\u0026#39;accesso \u0026egrave; consentito. Qualora il richiedente l\u0026#39;accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all\u0026#39;articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell\u0026#39;esito della sua istanza al difensore civico. Se l\u0026#39;accesso \u0026egrave; stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all\u0026#39;articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore \u0026egrave; sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato pu\u0026ograve; presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l\u0026#39;obbligo di effettuare la segnalazione di cui all\u0026#39;articolo 43, comma 5.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonch\u0026eacute; le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EArt. 5-bis. Esclusioni e limiti all\u0026#39;accesso civico\u003Cbr \/\u003E\r\n(articolo introdotto dall\u0026#39;art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E1. L\u0026#39;accesso civico di cui all\u0026#39;articolo 5, comma 2, \u0026egrave; rifiutato se il diniego \u0026egrave; necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003Ea) la sicurezza pubblica e l\u0026#39;ordine pubblico;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nb) la sicurezza nazionale;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nc) la difesa e le questioni militari;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nd) le relazioni internazionali;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\ne) la politica e la stabilit\u0026agrave; finanziaria ed economica dello Stato;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nf) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\ng) il regolare svolgimento di attivit\u0026agrave; ispettive.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E2. L\u0026#39;accesso di cui all\u0026#39;articolo 5, comma 2, \u0026egrave; altres\u0026igrave; rifiutato se il diniego \u0026egrave; necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003Ea) la protezione dei dati personali, in conformit\u0026agrave; con la disciplina legislativa in materia;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nb) la libert\u0026agrave; e la segretezza della corrispondenza;\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\r\nc) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la propriet\u0026agrave; intellettuale, il diritto d\u0026#39;autore e i segreti commerciali.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E3. Il diritto di cui all\u0026#39;articolo 5, comma 2, \u0026egrave; escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l\u0026#39;accesso \u0026egrave; subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalit\u0026agrave; o limiti, inclusi quelli di cui all\u0026#39;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l\u0026#39;accesso agli altri dati o alle altre parti.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione \u0026egrave; giustificata in relazione alla natura del dato. L\u0026#39;accesso civico non pu\u0026ograve; essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all\u0026#39;accesso civico di cui al presente articolo, l\u0026#39;Autorit\u0026agrave; nazionale anticorruzione, d\u0026#39;intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all\u0026#39;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E","Sezione":"Amministrazione Trasparente"}