{"Titolo":"La normativa per gli hobbysti","Testo":"\u003Ch3\u003ESi definisce hobbysta, in linea di massima, un soggetto che vende, scambia, espone creazioni di modico valore, fatte interamente a mano e che sono il frutto della propria creativit\u0026agrave;; il valore di ogni singola creazione non pu\u0026ograve; superare \u0026euro; 250,00; tali creazioni non devono rientrare nelle opere dell\u0026rsquo;ingegno protette dal diritto d\u0026rsquo;autore (es. opere letterarie, quadri, disegni e opere architettoniche, software, ecc.);\u003C\/h3\u003E\r\n\r\n\u003Ch3\u003EL\u0026rsquo;attivit\u0026agrave; hobbystica pu\u0026ograve; essere definita come un\u0026rsquo;attivit\u0026agrave; artigianale e commerciale, svolta in modo occasionale, cio\u0026egrave; saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.\u003C\/h3\u003E\r\n\r\n\u003Ch3\u003EL\u0026rsquo;hobbysta che vuole vendere le proprie creazioni in appositi mercatini, deve essere in possesso di apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell\u0026rsquo;ordine.\u0026nbsp;\u003C\/h3\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003E\u003Cins\u003EPer saperne di pi\u0026ugrave;: Regime fiscale degli hobbysti. \u003C\/ins\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EL\u0026#39;esercizio dell\u0026#39;attivit\u0026agrave; hobbistica deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalit\u0026agrave; e della prevalenza. Ai sensi dell\u0026rsquo;art. 44 del D.L. 269\/2003, convertito dalla legge 326\/2003, dal 1\u0026deg; Gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l\u0026rsquo;importo annuo \u0026egrave; superiore ad \u0026euro; 5.000,00. Tuttavia, i contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro.Il reddito da lavoro autonomo occasionale \u0026egrave; costituito dalla differenza tra l\u0026#39;ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917\/1986). Se il committente \u0026egrave; un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d\u0026#39;acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell\u0026#39;Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69\/E). \u0026Egrave; bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attivit\u0026agrave; abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero dell\u0026#39;Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualit\u0026agrave; e occasionalit\u0026agrave;, la valutazione circa l\u0026rsquo;esistenza dell\u0026rsquo;uno o dell\u0026rsquo;altro elemento deve essere fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell\u0026rsquo;attivit\u0026agrave; svolta dall\u0026rsquo;hobbista, quest\u0026rsquo;ultimo dovrebbe contattare il proprio commercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell\u0026rsquo;Agenzia delle Entrate, il quale, valutando tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, potr\u0026agrave; fornire allo stesso tutte le delucidazioni del caso.\u003C\/p\u003E","Sezione":"Amministrazione Trasparente"}