{"Titolo":"Caccia","Testo":"\u003Cdiv style=\u0022color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;\u0022\u003E\r\n\u003Cp\u003ECon Decreto n. 13502 del 14\/06\/2013 \u0026nbsp;l\u0026rsquo;Assessorato della Difesa dell\u0026rsquo;Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013\/2014 e successive.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EFerma restando la validit\u0026agrave; dell\u0026rsquo;Autorizzazione Regionale di cui all\u0026rsquo;art. 46 della L.R. 23\/98, il cacciatore \u0026egrave; tenuto annualmente a:\u003Cbr \/\u003E\r\nritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all\u0026rsquo;allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L\u0026rsquo;incaricato comunale provveder\u0026agrave; a stampare il foglio in formato A3 fronte\/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;\u003Cbr \/\u003E\r\nconsegnare al Comune di residenza, entro il 1\u0026deg; marzo di ogni anno, l\u0026rsquo;originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di residenza, il foglio per l\u0026rsquo;annata venatoria successiva;\u003Cbr \/\u003E\r\nIl Comune \u0026egrave; tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all\u0026rsquo;art. 74, comma 5, della L.R. 23\/98.\u003Cbr \/\u003E\r\nIn caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovr\u0026agrave; rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all\u0026rsquo;autorit\u0026agrave; di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.\u003Cbr \/\u003E\r\nIl foglio del libretto venatorio \u0026egrave; personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di pi\u0026ugrave; di un foglio \u0026egrave; perseguibile ai sensi di legge.\u003Cbr \/\u003E\r\nSe il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia \u0026egrave; comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1\u0026deg; marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EIl cacciatore non residente in Sardegna titolare dell\u0026rsquo;Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7\/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell\u0026rsquo;Assessorato Regionale della Difesa dell\u0026rsquo;Ambiente Via Roma 80 \u0026ndash; 09123 Cagliari e deve riconsegnarlo entro il 1\u0026deg; marzo di ogni anno debitamente compilato al Servizio Tutela suindicato.\u003Cbr \/\u003E\r\nContestualmente alla ricezione del foglio venatorio l\u0026rsquo;Assessorato della Difesa dell\u0026rsquo;Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetter\u0026agrave; all\u0026rsquo;indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l\u0026rsquo;annata venatoria successiva.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EIn caso di mancata consegna, o anche d\u0026#39;incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sar\u0026agrave; applicata la sanzione di cui all\u0026#39;articolo 74, comma 5, della L.R. 23\/98.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EIl cacciatore deve, prima di iniziare l\u0026#39;attivit\u0026agrave; venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all\u0026#39;interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:\u003Cbr \/\u003E\r\nSigla della Provincia \/ Province in cui va a caccia.\u003Cbr \/\u003E\r\nAutogestita o AATV in cui va a caccia.\u003Cbr \/\u003E\r\nEventuale ATC per la caccia fuori Regione.\u003Cbr \/\u003E\r\nGiorno e mese.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EPer i prelievi di fauna selvatica stanziale, \u0026egrave; obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).\u003Cbr \/\u003E\r\nPer i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).\u003Cbr \/\u003E\r\nQualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l\u0026#39;annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).\u003Cbr \/\u003E\r\nI capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.\u003Cbr \/\u003E\r\nIn caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.\u003Cbr \/\u003E\r\nIl cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull\u0026rsquo;apposita colonna \u0026ldquo;TOTALE\u0026rdquo; il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.\u003C\/p\u003E\r\n\u003C\/div\u003E\r\n\r\n\u003Cdiv style=\u0022color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;\u0022\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E","Sezione":"Portale trasparenza - servizio rifiuti"}