{"Titolo":"Autocertificazione e certificati anagrafici. AVVISO ALLA POPOLAZIONE","Testo":"\u003Cp\u003E\n\tA seguito della entrata in vigore della legge di stabilit\u0026agrave; (L. 183\/2011), dal 1\u0026deg; gennaio 2012 agli uffici pubblici \u0026egrave; vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445\/2000).\u003Cbr \/\u003E\n\tPertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.\u003Cbr \/\u003E\n\tQuesto comporta che per i certificati dell\u0026rsquo;anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) \u0026egrave; previsto in ogni caso il pagamento dell\u0026rsquo; imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642\/1972) e dei diritti di segreteria, ossia \u0026euro; 14,62 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino pu\u0026ograve; sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con \u0026lsquo;istituzioni private\u0026rsquo;: banche, assicurazioni, agenzie d\u0026rsquo;affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L\u0026rsquo;autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo n\u0026eacute; diritto di segreteria) e non \u0026egrave; necessaria la autenticazione della firma.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E\n\tclicca sull\u0026#39;allegato e vedi le istruzioni...........\u003C\/p\u003E","Sezione":"Novit\u0026agrave;"}