Comune di Telti

Provincia di Sassari
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Servizi demografici

Ufficio Anagrafe:

Registra la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri e ne rileva i movimenti. Ha il compito di tenere aggiornato lo schedario della popolazione residente APR e quello dell’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero).
Tiene ed aggiorna la toponomastica stradale ovvero l’intitolazione o modifica dei toponimi delle aree di circolazione nonché provvede alla numerazione civica;
Gestisce ed aggiorna l’anagrafe delle pensioni;
Ci si rivolge all’Ufficio anagrafe per comunicare il trasferimento di residenza da altro Comune, la costituzione di una nuova famiglia, il cambiamento di abitazione, il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio,nonché per il rilascio di vari certificati tra cui stato famiglia, residenza, cittadinanza italiana, esistenza in vita, stato vedovile, certificato anagrafico di nascita, certificato di nascita per espatrio minori, carta d’identità,passaporto e legalizzazione di foto, autentica di firma e di copie,passaggio di beni mobili registrati;

I certificati nonché le autentiche di firma scontano l’imposta di bollo, salvo i casi in cui la legge ne prevede l’espressa esenzione.

CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 118 del 21 maggio 2016.
Si tratta di una norma importante che regola due istituti giuridici e sociali distinti – Le Unioni civili e le Convivenze di fatto - riguardanti rispettivamente le unioni tra persone dello stesso sesso il primo (commi da 1 a 35)  ed i rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso o di sessi diversi il secondo (commi da 36 a 65).
La Convivenza di fatto, invece, è definita come il rapporto tra "due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sessi diversi unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile"; la stabile convivenza viene accertata verificando l'iscrizione in anagrafe nello stesso stato di famiglia . La competenza è dell’Ufficiale d’Anagrafe, che deve anche registrare e certificare  l'eventuale "contratto di convivenza" stipulato dalle parti presso un notaio o avvocato. Requisito inderogabile per la costituzione di una “convivenza di fatto” è la coabitazione, ossia le persone devono essere parte della stessa famiglia anagrafica così come prevista dall’art. 4 del DPR 223/1989;
La legge non ne parla, ma è opportuno che le coppie interessate, in occasione della iscrizione anagrafica, dichiarino, se ricorre il caso,  di costituire una convivenza di fatto, anche al fine di opponibilità ai terzi della Convivenza di fatto senza la necessità di dover, in seguito adire le vie giudiziarie per ottenerne l'eventuale riconoscimento.
La dichiarazione di costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata all’Ufficiale d’anagrafe:
a) contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero o altro Comune;
b) in occasione del cambiamento di abitazione all’interno dello stesso Comune;
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica, anche dopo molto tempo.
Il legislatore riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti, indichiamo di seguito i principali:
1) In caso di malattia/ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza nonché accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari;
2) Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta l’incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte per le decisioni in materia di donazione organi trattamento del corpo e celebrazioni funerarie;
3) La convivenza di fatto è equiparata alla famiglia nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari;
4) In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitarvi per un periodo di 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza , comunque non oltre i 5 anni.
5) Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli dal contratto;
6) Stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
La legge 76/2016 è già efficace e produttiva di effetti dal 5 giugno 2016 per la parte dedicata alle Convivenze di fatto. Sul sito del Comune è pubblicata la modulistica relativa  alle convivenze di fatto.


Ufficio di stato Civile:  

Il servizio di stato civile ha l’importante funzione di consentire l’individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la Famiglia.
Viene istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte e il Registro delle Unioni Civili.
Su tali Registri vengono riportati ed annotati gli eventi che riguardano il cittadino nel corso della sua vita;

• Nascita: Iscrizione atti di nascita, riconoscimento di figli naturali, disconoscimento, adozioni, trascrizioni di atti provenienti da altri Comuni o dall’Estero; Trascrizione di decreti di cambiamento di nome o di cognome; annotazioni riguardanti l’esatta indicazione con cui gli elementi del proprio nome debbono essere riportati nei certificati ed estratti di stato civile;

• Richieste di pubblicazioni di matrimonio: Acquisizione diretta di documenti per la formazione dei processi verbali preliminari alla celebrazione dei matrimoni civili, cattolici ed acattolici;

• Matrimonio: Trascrizione matrimoni cattolici ed acattolici; Celebrazione ed iscrizione matrimoni civili. Trascrizione atti di matrimonio provenienti da altri Comuni e dall’estero. Annotazioni relative ad eventi riguardanti i matrimoni quali separazioni, divorzi, annullamenti scelta del regime patrimoniale;

• Morte:Iscrizione e trascrizione atti di morte; rilascio permessi di seppellimento, autorizzazione trasporto salme fuori Comune, pratiche per cremazione salme;

• Cittadinanza: Iscrizioni e trascrizioni di atti relativi alla perdita, acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;

I certificati e gli estratti di stato civile: nascita, morte e matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo.

UNIONI CIVILI

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 118 del 21 maggio 2016.
Si tratta di una norma importante che regola due istituti giuridici e sociali distinti – Le Unioni civili e le Convivenze di fatto - riguardanti rispettivamente le unioni tra persone dello stesso sesso il primo (commi da 1 a 35)  ed i rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso o di sessi diversi il secondo (commi da 36 a 65).
L'Unione civile, definita dalla legge come una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni"; impediscono l'unione civile l'esistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o altra unione civile e gli impedimenti già previsti per il matrimonio dal codice civile.  La competenza è dell'Ufficio di Stato civile, che iscrive, registra, annota e certifica le dichiarazioni relative all'Unione civile.
La legge 76/2016 è già efficace e produttiva di effetti dal 5 giugno 2016 per la parte dedicata alle Convivenze di fatto, mentre, per poter dare una prima applicazione concreta alle Unioni civili, occorre ancora attendere il decreto del Ministro dell'Interno sulle procedure applicative dello Stato Civile, nonché uno o più decreti legislativi che verranno emanati entro dicembre 2016.


Ufficio elettorale:  

Forma, aggiorna e detiene le liste elettorali , opera la revisione delle ripartizioni del Comune in sezioni elettorali, redige ex novo, le liste già esistenti, aggiorna i registri degli elettori residenti permanentemente o temporaneamente all’estero. Provvede altresì a tutte le operazioni inerenti la gestione delle operazioni elettorali (elezioni amministrative, politiche e referendum);
L’ufficio elettorale rilascia il certificato di iscrizione alle liste elettorali, il certificato di godimento dei diritti politici nonché la tessera elettorale. La tessera elettorale è un documento che spetta, di diritto, a tutti gli elettori e viene consegnata al compimento del 18° anno di età.
Presso l’Ufficio elettorale si può richiedere rispettivamente l’iscrizione agli Albi degli scrutatori, dei Presidenti di Seggio e dei Giudici Popolari.

• Albo Scrutatori: la domanda di iscrizione all’albo va presentata all’Ufficio elettorale dal 1° novembre, da tutti i cittadini che non abbiamo superato il 70° anno di età e solo da coloro i quali non sono già inseriti in tale albo. La compilazione del modulo di iscrizione e la sua accettazione avverranno in tempo reale, anche se l’inserimento all’Albo avverrà solo dopo l’approvazione della Commissione Elettorale Comunale; L’albo degli scrutatori, da cui si attingono i nominativi di coloro che vorranno fare parte del seggio elettorale in occasione delle diverse consultazioni elettorali è permanente ed è soggetto ad aggiornamenti annuali. La nomina degli scrutatori viene effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente le consultazioni elettorali;

• Albo Presidenti di Seggio: è permanente e soggetto ad aggiornamenti annuali. La domanda di inserimento a tale Albo va presentata, solo da coloro che non risultano già inseriti e che non abbiano superato il 70° anno di età, dal 1° al 31 ottobre di ogni anno, sempre presso l’Ufficio elettorale, dove il cittadino verrà guidato alla compilazione della modulistica alla quale verrà allegata l’autocertificazione del possesso del titolo di studio (diploma di scuola media superiore o di laurea); L’istanza presentata passerà al vaglio dell’ufficio preposto, presso la Corte d’Appello di Venezia e solo dopo la sua approvazione il nominativo verrà inserito all’Albo dei presidenti di Seggio Elettorale;

• Albo dei Giudici (Corte d’Assise e Corte d’Appello) : è permanente e soggetto all’aggiornamento biennale (anni dispari). La domanda di iscrizione a tale Albo, che deve essere proposta presso l’Ufficio Elettorale del Comune di residenza , va presentata solamente da coloro che non sono già inseriti in tale Albo , che abbiano compiuto il 30° anno di età e che non abbiano superato i 65 anni. Requisito per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise è il possesso del diploma di scuola media inferiore mentre per quella di Corte d’Assise d’Appello, il requisito è dato dal possesso del diploma di scuola media superiore.

Presso l’Ufficio Elettorale ha altresì sede la Sottocommissione Circondariale: la suddetta sottocommissione che viene costituita, con decreto del Presidente della Corte d’Appello a seguito di ogni insediamento del consiglio provinciale è presieduta dal un delegato del Prefetto e da 4 membri effettivi e 4 supplenti, designati dal Prefetto e dal Presidente della Provincia.
Compiti principali della SEC sono: a) la vigilanza sull’operato dell’Ufficiale Elettorale in merito alla revisione delle liste elettorali del Comune di Cittadella e dei 10 Comuni appartenenti al Circondario, decidendo su eventuali ricorsi; b) l’ammissione delle candidature delle liste presentate in occasione delle elezioni comunali.


Ufficio Leva:  

Si occupa della formazione della lista di leva e della tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Rilascia i seguenti documenti: certificato di iscrizione nella lista di leva; esito di leva, certificato di ruolo matricolare.
Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere al 1° gennaio 2005. Restano invariate le chiamate a visita per coloro che hanno presentato domanda di arruolamento volontario in ferma annuale.


Ufficio Statistica:  

Costituito a far data dal 1992 l’Ufficio Comunale di statistica fornisce , nell’ambito del Programma Statistico Nazionale, la rilevazione dei dati statistici relativi al movimento della popolazione residente (emigrazioni-immigrazioni, classi d’età, nazionalità etc) ed a eventi di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, morti etc);
Realizza indagini statistiche demografiche mensili ed annuali nonché indagini multiscopo e continuative disposte dall’ISTAT;
Compito fondamentale dell’Ufficio Statistica è la gestione del Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni che si svolge ogni 10 anni;


I Servizi Demografici si occupano altresì della più generale raccolta, gestione, diffusione e scambio di informazioni demografiche con gli organi di Polizia Giudiziaria, con la Magistratura, con le ASL e con tutte le PP.AA. in genere