Le manifestazioni pubbliche, le feste e in generali i trattenimenti pubblici sono disciplinati dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
L’organizzatore della manifestazione, ( persona fisica, associazione, ditta o società, etc. ) dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dagli artt. 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Se la manifestazione avrà la durata temporale di 1 giorno sarà necessario presentare un Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA). Le manifestazione pubbliche la cui durata invece si protrae per più di 1 giorno sono soggette ad autorizzazione espressa da parte del servizio competente;
Se la manifestazione verrà svolta in area pubblica, l’organizzatore dovrà dotarsi della prescritta autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Nel caso in cui l’area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta per la modifica temporanea di circolazione e sosta dei veicoli, utilizzando l’apposito modello.
Se la manifestazione avviene in un luogo chiuso o in un luogo all’aperto in cui verranno allestite specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico sarà necessario verificare l’agibilità dell’area in cui si svolge il pubblico spettacolo, ai sensi dell’ art. 80 del T.U.L.P.S.. Per i luoghi o i locali la cui capienza è superiore alle 100 persone e fino ad un massimo di 200, sarà sufficiente un’asseverazione di conformità al D. M. 19/08/1996, ossia una relazione tecnica a firma di tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001. La relazione di cui sopra dovrà essere redatta sul fac-simile fornito dal SUAP. Le manifestazioni all’aperto, in cui non vengano allestite strutture per lo stazionamento del pubblico, palchi o pedane per artisti non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 19/08/1996, pertanto non è necessario presentare la relazione tecnica di cui sopra.
Per i luoghi e i locali la cui capienza supera le 200 persone è necessaria la verifica dell’incolumità dell’area di pubblico spettacolo ( art. 80 del Tulps ) da parte della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.
L’allestimento di palchi modulari, pedane e qualsiasi altra struttura per artisti comporta la produzione e conseguente presentazione al SUAP della certificazione relativa al collaudo statico, al corretto montaggio delle strutture, redatta da tecnico abilitato nonché la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da tecnico abilitato o dalla ditta installatrice.