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 Inserito il 2 Settembre 2015  

La normativa per gli hobbysti

Si definisce hobbysta, in linea di massima, un soggetto che vende, scambia, espone creazioni di modico valore, fatte interamente a mano e che sono il frutto della propria creatività; il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00; tali creazioni non devono rientrare nelle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore (es. opere letterarie, quadri, disegni e opere architettoniche, software, ecc.);

L’attività hobbystica può essere definita come un’attività artigianale e commerciale, svolta in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.

L’hobbysta che vuole vendere le proprie creazioni in appositi mercatini, deve essere in possesso di apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. 

Per saperne di più: Regime fiscale degli hobbysti.

L'esercizio dell'attività hobbistica deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Ai sensi dell’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, dal 1° Gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l’importo annuo è superiore ad € 5.000,00. Tuttavia, i contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro.Il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986). Se il committente è un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69/E). È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell’attività svolta dall’hobbista, quest’ultimo dovrebbe contattare il proprio commercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale, valutando tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, potrà fornire allo stesso tutte le delucidazioni del caso.

Allegati (1)